PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica, su richiesta di un quinto dei membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque consigli regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un referendum di indirizzo concernente l'autorizzazione alla ratifica dei Trattati che comportino un'ulteriore estensione dell'Unione europea.
      2. La legge di ratifica è promulgata se il quesito sottoposto a referendum è stato approvato con la maggioranza dei voti validi.
      3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e i cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 2.

      1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
      2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati

 

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promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operano in almeno due regioni e che hanno interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti o gruppi politici, agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.

Art. 3.

      1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.