1. Il Presidente della Repubblica, su richiesta di un quinto dei membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque consigli regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un referendum di indirizzo concernente l'autorizzazione alla ratifica dei Trattati che comportino un'ulteriore estensione dell'Unione europea.
2. La legge di ratifica è promulgata se il quesito sottoposto a referendum è stato approvato con la maggioranza dei voti validi.
3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e i cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.